" - L'intervento dei professori di Diritto
penale su Eluana Englaro -
Con profondo senso di umana solidarietà verso le famiglie impegnate
nell’assistenza di persone in stato vegetativo permanente, riteniamo necessario
esprimere la nostra preoccupazione quali docenti di diritto penale circa alcuni
orientamenti desumibili dalle recenti sentenze adottate in sede civile dalla
Corte di Cassazione e dalla Corte d’Appello di Milano in merito al caso di
Eluana Englaro.
Secondo le argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello quale giudice di rinvio,
infatti, una volta che sia riferibile per via indiziaria a un soggetto ritenuto
irreversibilmente incosciente il desiderio di non vivere tale situazione di
grave precarietà esistenziale, l’omissione, da parte delle persone tenute alla
tutela, dell’ulteriore somministrazione di idratazione e alimentazione, che
provoca la morte del soggetto, sarebbe qualificabile come conforme al diritto.
D’altra parte idratazione e alimentazione, essendo fattori necessari al
perdurare in vita di ogni individuo, ancorché sano, non posseggono alcun
significato inteso al contrasto di uno stato patologico; non possono, pertanto,
costituire, anche quando realizzati attraverso modalità mediche, un trattamento
terapeutico e, segnatamente, un trattamento sproporzionato, come tale non
dovuto.
Non a caso, l’idratazione e l’alimentazione, salvo che il corpo non sia ormai in
grado di assimilarle, vanno assicurate anche nell’ambito delle cure palliative
cui ha diritto – pure se ricoverato in un hospice – il malato terminale. Tutto
ciò rende tra l’altro palese che quanto viene in gioco nel momento in cui si
chieda di interrompere l’idratazione e l’alimentazione in rapporto ai contesti
in esame non è un giudizio riferito a tali interventi, ma – inevitabilmente –
alla condizione esistenziale dello stato vegetativo.
Le conclusioni sinteticamente richiamate appaiono in contrasto con alcuni
principi fondamentali del diritto vigente. Esse, infatti, sembrano rendere
comunque lecite, supposto il consenso, attività volte a destrutturare presidi in
atto di tutela della vita, senza alcuna considerazione circa le caratteristiche
proprie di quei presidi (caratteristiche che ne consentirebbero la
disattivazione ove fossero tali da qualificarli come atti terapeutici
sproporzionati). Verrebbe in tal modo a configurarsi la liceità, finora inedita,
dello stabilirsi sulla base del consenso (addirittura ricostruito per via
meramente indiziaria, senza alcuna certezza in ordine alla reale volontà della
persona) di relazioni giuridiche orientate al prodursi della morte, e non già a
evitare forme di c.d. accanimento terapeutico. In pratica, l’agire che si
ritenga consentito volto al prodursi della morte di un determinato individuo,
solo che la morte si realizzi per via omissiva (in termini di c.d. eutanasia
passiva), sarebbe sempre ritenuto ammissibile. Il che risulta in contraddizione
con l’assetto della tutela concernente la vita umana nel codice penale e, per
quanto specificamente concerne l’attività medica, con i fini che caratterizzano
la medesima ai sensi dell’art. 1 del codice deontologico.
D’altra parte, non può essere desunta dalle considerazioni relative ai profili
di non coercibilità dell’intervento medico nei confronti di una persona
cosciente e informata l’affermazione di un diritto all’altrui cooperazione per
la morte, tale da rendere ammissibile qualsivoglia conseguente disattivazione di
presidi in atto volti alla conservazione della vita. Né, in ogni caso, appare
sostenibile che dalla ricostruzione dell’atteggiamento di una persona ritenuta
incosciente verso una data condizione patologica possa essere dedotto il suo
assenso specifico a essere lasciata morire di sete e di fame. Tanto più alla
luce della completa mancanza, in uno stato vegetativo permanente adeguatamente
assistito, di indizi che lascino supporre sofferenza. Quantomeno il principio di
precauzione dovrebbe condurre, pertanto, a ben diverse conclusioni: anche in
rapporto all’impossibilità di dire parole definitive circa dimensioni profonde
della coscienza nei soggetti che si trovano in tale stato.
Sulla base di questi rilievi riteniamo che mutamenti di orientamento giuridico
così importanti circa la tutela della vita umana non possano avvenire senza
un’attenta considerazione dell’intero assetto normativo vigente e in mancanza di
un intervento del legislatore. Anche in considerazione dei rischi, diretti e
indiretti, che tali mutamenti possono rappresentare in rapporto alla tutela dei
diritti fondamentali incondizionatamente spettanti, quale fondamento del
principio di uguaglianza, a tutti gli individui umani sulla base esclusiva della
loro esistenza in vita.
Salvatore Ardizzone
Ivo Caraccioli
Luciano Eusebi
Marcello Gallo
Ferrando Mantovani
Mauro Ronco
http://www.ilfoglio.it/soloqui/713
17 luglio 2008"
"14 novembre 2008
La deriva verso l’eutanasia
La Cassazione abbatte l’ultima diga ed Eluana morirà di sete
Ricorso inammissibile. “La vita non è un bene disponibile”. Una condanna
comminata “per un vizio di procedura”
L’ultima parola pronunciata dai giudici sulla vicenda di Eluana Englaro è una
parola di morte. E’ stato respinto dalle sezioni unite della Cassazione, in
quanto dichiarato inammissibile “per difetto di legittimazione
all’impugnazione”, il ricorso della procura di Milano contro il decreto della
Corte d’Appello che autorizzava a interrompere l’alimentazione e l’idratazione
della donna in stato vegetativo da sedici anni, così come chiesto ripetutamente
dalla famiglia. Un vizio di procedura, quindi, rimette ormai inesorabilmente in
moto un’altra, terribile procedura: quella che porterà alla morte per fame e per
sete Eluana, alla quale sarà staccato il sondino che la nutre e la idrata, così
come avvenne negli Stati Uniti per Terri Schiavo.
Nel 2005, quando la Schiavo fu lasciata morire perché suo marito giurava che lei
avrebbe preferito così, in molti dicemmo che in Italia, con le nostre regole
giuridiche, quella cosa sarebbe stata impossibile. Da ieri non è più vero. Non è
vero perché è stato confermato, attraverso una vicenda giudiziaria della quale
ieri è stata scritta la pagina finale, che la volontà di una persona sulla
propria vita e la propria morte possa essere desunta da dichiarazioni, ricordi e
interpretazioni forniti da terzi. Non è vero perché è stata confermata
l’invenzione del testamento biologico presunto, che si accompagna all’invenzione
di un altro inesistente “diritto a morire”, e al cosiddetto “accertamento”
dell’irreversibilità dello stato vegetativo, quando ormai la comunità
scientifica rifiuta di definire irreversibile e permanente una situazione come
quella nella quale, in Italia, versano Eluana e altri tremila come lei.
Preferisce piuttosto parlare di “persistenza”, senza dedurne l’irreversibilità.
E, ammesso che sia irreversibile, lo stato vegetativo non è comunque una
malattia che conduce alla morte: è una fortissima disabilità del tutto
compatibile con la vita. Eluana vive non grazie ad accanimento terapeutico, ma
perché è semplicemente nutrita e dissetata attraverso un sondino.
Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Cuccurullo, lo ha detto
ieri con chiarezza: “Quando si sospendono idratazione e alimentazione il
paziente muore di sete, e non di malattia”. Monsignor Rino Fisichella,
presidente della Pontificia Accademia Pro Vita, parlava ieri, dopo la notizia
della sentenza, di “una sconfitta anche per il diritto. Questa sentenza va
contro ogni forma di diritto. Il diritto, da quando esiste, difende la vita, non
dà la morte. Mi sembra che in questa vicenda ci sia arroganza di interpretazione
che esula dalle competenze specifiche dei giudici”, tutto in direzione
dell’eutanasia. “E’ la prima volta che una cittadina italiana morirà per una
sentenza”, ha detto il sottosegretario al Welfare, Eugenia Roccella. Da
qualsiasi parte la si voglia guardare, la storia è proprio questa. A crollare
rumorosamente, con l’ultima decisione della Cassazione, è una diga giuridica
contro l’eutanasia, e a far detonare la carica di dinamite è stato il giudice
civile.
Il giurista Alberto Gambino dice al Foglio che “fino all’ultimo abbiamo sperato
che venisse riconosciuto l’evidente interesse pubblico e generale della vicenda
di Eluana Englaro, a differenza di quanto sostenuto due giorni fa dal
procuratore generale della Cassazione, Domenico Iannelli. Se non è pubblico e
generale l’interesse relativo a un bene indisponibile come la vita di una
persona, allora quale lo è? L’errore è stato commesso all’inizio. E’ stato
quello di aver attribuito a un tutore il potere di mettere fine all’esistenza di
una persona, mentre i poteri del tutore riguardano beni disponibili
dell’incapace. E la vita non è un bene disponibile”. Ma la vera enormità,
prosegue Gambino, “è che Eluana morirà per un problema di inammissibilità del
ricorso, quindi un problema di procedura, evidenziato dal sostituto procuratore
generale. Il quale, però, aveva anche detto che, nel merito, l’irreversibilità
dello stato di Eluana non era stata sufficientemente accertata”.
Anche il grande penalista Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte
Costituzionale, laico e libertario, aveva dichiarato al Foglio, in un’intervista
di qualche mese fa, di non trovare “né nella decisione della Corte di Cassazione
(si riferiva alla prima sentenza del novembre 2007, ndr) né nel decreto
esecutivo della Corte civile d’appello di Milano, la base giuridica rispetto al
diritto vigente”. Si riferiva allo stesso decreto che è stato ieri
definitivamente ripristinato nella sua efficacia. E che, tra l’altro,
autorizzandone la sospensione, suggerisce che l’idratazione e dell’alimentazione
– solo nel caso di Eluana?– non siano semplici sostegni vitali, ma terapie. E
già da ieri sera al Csm è stata formalizzata, e sottoscritta da tutti i gruppi
dei togati, la richiesta di un intervento a tutela dei giudici della Cassazione
che si sono pronunciati sul caso Englaro, “per difendere gli alti giudici dagli
attacchi che si sono levati soprattutto dalla politica”.
http://www.ilfoglio.it/soloqui/1362"