" - L'intervento dei professori di Diritto penale su Eluana Englaro -
Con profondo senso di umana solidarietà verso le famiglie impegnate nell’assistenza di persone in stato vegetativo permanente, riteniamo necessario esprimere la nostra preoccupazione quali docenti di diritto penale circa alcuni orientamenti desumibili dalle recenti sentenze adottate in sede civile dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d’Appello di Milano in merito al caso di Eluana Englaro.
Secondo le argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello quale giudice di rinvio, infatti, una volta che sia riferibile per via indiziaria a un soggetto ritenuto irreversibilmente incosciente il desiderio di non vivere tale situazione di grave precarietà esistenziale, l’omissione, da parte delle persone tenute alla tutela, dell’ulteriore somministrazione di idratazione e alimentazione, che provoca la morte del soggetto, sarebbe qualificabile come conforme al diritto.

D’altra parte idratazione e alimentazione, essendo fattori necessari al perdurare in vita di ogni individuo, ancorché sano, non posseggono alcun significato inteso al contrasto di uno stato patologico; non possono, pertanto, costituire, anche quando realizzati attraverso modalità mediche, un trattamento terapeutico e, segnatamente, un trattamento sproporzionato, come tale non dovuto.
Non a caso, l’idratazione e l’alimentazione, salvo che il corpo non sia ormai in grado di assimilarle, vanno assicurate anche nell’ambito delle cure palliative cui ha diritto – pure se ricoverato in un hospice – il malato terminale. Tutto ciò rende tra l’altro palese che quanto viene in gioco nel momento in cui si chieda di interrompere l’idratazione e l’alimentazione in rapporto ai contesti in esame non è un giudizio riferito a tali interventi, ma – inevitabilmente – alla condizione esistenziale dello stato vegetativo.

Le conclusioni sinteticamente richiamate appaiono in contrasto con alcuni principi fondamentali del diritto vigente. Esse, infatti, sembrano rendere comunque lecite, supposto il consenso, attività volte a destrutturare presidi in atto di tutela della vita, senza alcuna considerazione circa le caratteristiche proprie di quei presidi (caratteristiche che ne consentirebbero la disattivazione ove fossero tali da qualificarli come atti terapeutici sproporzionati). Verrebbe in tal modo a configurarsi la liceità, finora inedita, dello stabilirsi sulla base del consenso (addirittura ricostruito per via meramente indiziaria, senza alcuna certezza in ordine alla reale volontà della persona) di relazioni giuridiche orientate al prodursi della morte, e non già a evitare forme di c.d. accanimento terapeutico. In pratica, l’agire che si ritenga consentito volto al prodursi della morte di un determinato individuo, solo che la morte si realizzi per via omissiva (in termini di c.d. eutanasia passiva), sarebbe sempre ritenuto ammissibile. Il che risulta in contraddizione con l’assetto della tutela concernente la vita umana nel codice penale e, per quanto specificamente concerne l’attività medica, con i fini che caratterizzano la medesima ai sensi dell’art. 1 del codice deontologico.
D’altra parte, non può essere desunta dalle considerazioni relative ai profili di non coercibilità dell’intervento medico nei confronti di una persona cosciente e informata l’affermazione di un diritto all’altrui cooperazione per la morte, tale da rendere ammissibile qualsivoglia conseguente disattivazione di presidi in atto volti alla conservazione della vita. Né, in ogni caso, appare sostenibile che dalla ricostruzione dell’atteggiamento di una persona ritenuta incosciente verso una data condizione patologica possa essere dedotto il suo assenso specifico a essere lasciata morire di sete e di fame. Tanto più alla luce della completa mancanza, in uno stato vegetativo permanente adeguatamente assistito, di indizi che lascino supporre sofferenza. Quantomeno il principio di precauzione dovrebbe condurre, pertanto, a ben diverse conclusioni: anche in rapporto all’impossibilità di dire parole definitive circa dimensioni profonde della coscienza nei soggetti che si trovano in tale stato.

Sulla base di questi rilievi riteniamo che mutamenti di orientamento giuridico così importanti circa la tutela della vita umana non possano avvenire senza un’attenta considerazione dell’intero assetto normativo vigente e in mancanza di un intervento del legislatore. Anche in considerazione dei rischi, diretti e indiretti, che tali mutamenti possono rappresentare in rapporto alla tutela dei diritti fondamentali incondizionatamente spettanti, quale fondamento del principio di uguaglianza, a tutti gli individui umani sulla base esclusiva della loro esistenza in vita.

Salvatore Ardizzone
Ivo Caraccioli
Luciano Eusebi
Marcello Gallo
Ferrando Mantovani
Mauro Ronco
http://www.ilfoglio.it/soloqui/713
17 luglio 2008"


"14 novembre 2008

La deriva verso l’eutanasia
La Cassazione abbatte l’ultima diga ed Eluana morirà di sete
Ricorso inammissibile. “La vita non è un bene disponibile”. Una condanna comminata “per un vizio di procedura”
L’ultima parola pronunciata dai giudici sulla vicenda di Eluana Englaro è una parola di morte. E’ stato respinto dalle sezioni unite della Cassazione, in quanto dichiarato inammissibile “per difetto di legittimazione all’impugnazione”, il ricorso della procura di Milano contro il decreto della Corte d’Appello che autorizzava a interrompere l’alimentazione e l’idratazione della donna in stato vegetativo da sedici anni, così come chiesto ripetutamente dalla famiglia. Un vizio di procedura, quindi, rimette ormai inesorabilmente in moto un’altra, terribile procedura: quella che porterà alla morte per fame e per sete Eluana, alla quale sarà staccato il sondino che la nutre e la idrata, così come avvenne negli Stati Uniti per Terri Schiavo.

Nel 2005, quando la Schiavo fu lasciata morire perché suo marito giurava che lei avrebbe preferito così, in molti dicemmo che in Italia, con le nostre regole giuridiche, quella cosa sarebbe stata impossibile. Da ieri non è più vero. Non è vero perché è stato confermato, attraverso una vicenda giudiziaria della quale ieri è stata scritta la pagina finale, che la volontà di una persona sulla propria vita e la propria morte possa essere desunta da dichiarazioni, ricordi e interpretazioni forniti da terzi. Non è vero perché è stata confermata l’invenzione del testamento biologico presunto, che si accompagna all’invenzione di un altro inesistente “diritto a morire”, e al cosiddetto “accertamento” dell’irreversibilità dello stato vegetativo, quando ormai la comunità scientifica rifiuta di definire irreversibile e permanente una situazione come quella nella quale, in Italia, versano Eluana e altri tremila come lei. Preferisce piuttosto parlare di “persistenza”, senza dedurne l’irreversibilità. E, ammesso che sia irreversibile, lo stato vegetativo non è comunque una malattia che conduce alla morte: è una fortissima disabilità del tutto compatibile con la vita. Eluana vive non grazie ad accanimento terapeutico, ma perché è semplicemente nutrita e dissetata attraverso un sondino.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Cuccurullo, lo ha detto ieri con chiarezza: “Quando si sospendono idratazione e alimentazione il paziente muore di sete, e non di malattia”. Monsignor Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia Pro Vita, parlava ieri, dopo la notizia della sentenza, di “una sconfitta anche per il diritto. Questa sentenza va contro ogni forma di diritto. Il diritto, da quando esiste, difende la vita, non dà la morte. Mi sembra che in questa vicenda ci sia arroganza di interpretazione che esula dalle competenze specifiche dei giudici”, tutto in direzione dell’eutanasia. “E’ la prima volta che una cittadina italiana morirà per una sentenza”, ha detto il sottosegretario al Welfare, Eugenia Roccella. Da qualsiasi parte la si voglia guardare, la storia è proprio questa. A crollare rumorosamente, con l’ultima decisione della Cassazione, è una diga giuridica contro l’eutanasia, e a far detonare la carica di dinamite è stato il giudice civile.

Il giurista Alberto Gambino dice al Foglio che “fino all’ultimo abbiamo sperato che venisse riconosciuto l’evidente interesse pubblico e generale della vicenda di Eluana Englaro, a differenza di quanto sostenuto due giorni fa dal procuratore generale della Cassazione, Domenico Iannelli. Se non è pubblico e generale l’interesse relativo a un bene indisponibile come la vita di una persona, allora quale lo è? L’errore è stato commesso all’inizio. E’ stato quello di aver attribuito a un tutore il potere di mettere fine all’esistenza di una persona, mentre i poteri del tutore riguardano beni disponibili dell’incapace. E la vita non è un bene disponibile”. Ma la vera enormità, prosegue Gambino, “è che Eluana morirà per un problema di inammissibilità del ricorso, quindi un problema di procedura, evidenziato dal sostituto procuratore generale. Il quale, però, aveva anche detto che, nel merito, l’irreversibilità dello stato di Eluana non era stata sufficientemente accertata”.

Anche il grande penalista Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte Costituzionale, laico e libertario, aveva dichiarato al Foglio, in un’intervista di qualche mese fa, di non trovare “né nella decisione della Corte di Cassazione (si riferiva alla prima sentenza del novembre 2007, ndr) né nel decreto esecutivo della Corte civile d’appello di Milano, la base giuridica rispetto al diritto vigente”. Si riferiva allo stesso decreto che è stato ieri definitivamente ripristinato nella sua efficacia. E che, tra l’altro, autorizzandone la sospensione, suggerisce che l’idratazione e dell’alimentazione – solo nel caso di Eluana?– non siano semplici sostegni vitali, ma terapie. E già da ieri sera al Csm è stata formalizzata, e sottoscritta da tutti i gruppi dei togati, la richiesta di un intervento a tutela dei giudici della Cassazione che si sono pronunciati sul caso Englaro, “per difendere gli alti giudici dagli attacchi che si sono levati soprattutto dalla politica”.

http://www.ilfoglio.it/soloqui/1362"

 

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