12 maggio - In difesa della famiglia.
Con l’approssimarsi della manifestazione del 12 maggio promossa dal “Forum delle
famiglie”, si sta accendendo il dibattito sul disegno di legge di iniziativa
governativa sui Pa.C.S. o Di.Co. o quale altro nome uscirà dall’incessante
turbinio parolaio di questa sinistra.
Se ne parla dal punto di vista politico, sociale e sociologico, con
argomentazioni che, affondando le loro radici in Sartre e nella devastante crisi
di valori promossa dal Sessantotto, hanno il chiaro fine di svilire la funzione
sociale dell’istituto familiare. Ma ancora non si è affrontato il tema dei
rapporti con la vigente Costituzione, che in tre articoli delinea come
essenziale la famiglia, primigenia formazione sociale in cui si svolge la
personalità dell’uomo.
In particolare l’art. 29 proclama solennemente, utilizzando la stessa
espressione che già compare nell’art. 2 in relazione ai diritti inviolabili
dell’uomo, che la Repubblica (non attribuisce, bensì) “riconosce” i diritti
della famiglia come “societas naturalis” (cioè tra due persone di sesso
differente), la quale assume quindi un carattere non derivato dallo Stato, ma ad
esso preesistente a prescindere da qualsiasi previsione legislativa, che può
solo regolarne taluni aspetti di ordine patrimoniale che ad essa si ricollegano
(obbligo alimentare, diritto successorio, comunione dei beni, impresa familiare
ecc.)
Non solo, ma tale riconoscimento si rivolge solo alla famiglia “fondata sul
matrimonio”, con ciò affermando formalmente la superiore dignità di quest’ultimo
(sia civile sia concordatario) per le garanzie di certezza e di stabilità del
rapporto che comporta, e soprattutto per la serietà dell’impegno reciproco che
gli sposi assumono dinanzi alla legge ed all’intera comunità, come tale non
liberamente revocabile ad nutum (un concetto così semplice da essere riportato
nei manuali del 1° anno universitario).
Ed ecco che ora il disegno di legge in esame intende creare, da quello stesso
nulla che ha alimentato l’esaltazione delle “coppie aperte” (o “quasi
spalancate”, parafrasando Fo) sessantottesche, una assimilazione (seppur
parziale) tra questa entità sociale, la cui autonomia è rispettata dalla
Costituzione, e situazioni di fatto per loro natura fuggenti dall’imposizione di
regole imperative. Con un’aggravante: laddove l’art. 3 Cost. sancisce il divieto
per il Legislatore di operare discriminazioni arbitrarie tra i soggetti
dell’ordinamento che si ritrovino in situazioni eguali, la giurisprudenza
consolidata della Corte Costituzionale ne fa discendere come corollario il
divieto di disciplinare in modo eguale situazioni diverse (quali sono
chiaramente la “famiglia naturale fondata sul matrimonio” e la convivenza di
fatto).
Pare dunque molto strano, dinanzi ad un disegno di legge costituzionalmente
discutibile, il silenzio dietro il quale si sono trincerate le prefiche della
sinistra, che, ergendosi a strenui difensori della Costituzione del 1948,
durante i cinque anni del Governo Berlusconi hanno gridato all’attentato alla
Costituzione, fino ad affossare il legittimo tentativo di una sua
modernizzazione.
A tutto ciò si aggiunge la sconfortante approssimazione giuridica con la quale
si è affrontato il tema, rendendo impossibile o difficoltoso un approccio serio
alla discussione.
Non è vero che il disegno di legge serve a tutelare i figli nati al di fuori del
matrimonio, perché la filiazione c.d. “naturale” è già pressoché equiparata, sul
piano della disciplina concreta, a quella legittima (come peraltro statuisce
anche l’art. 30 Cost.).
Non è vero che lo stesso disegno di legge tutela la successione ereditaria, in
quanto già la Corte Costituzionale (sent. n. 310/1989) sentenziò che l’eventuale
riconoscimento della convivenza come titolo della vocazione legittima
all’eredità da un lato contrasterebbe con le ragioni del diritto successorio, il
quale esige che le categorie degli eredi siano individuate in base a rapporti
giuridici certi ed incontestabili (quale è il rapporto tra coniugi), dall’altro
contraddirebbe alla stessa natura della convivenza, che è un rapporto di fatto
per definizione riluttante ad assumere qualificazioni giuridiche di diritti ed
obblighi reciproci.
Non è vero che solo i Pa.C.S. o Di.Co. permettono al convivente di succedere
nella titolarità del contratto di locazione se il partner-locatore muore, perchè
questa successione già è stata prevista dalla Corte costituzionale (sent. n.
404/1988).
Non è vero che le nuove norme definirebbero l’obbligo di mantenimento tra i
conviventi, perché esso è già stabilito come obbligazione naturale da una nota
(a tutti tranne che ai nostri ministri?) sentenza della Cassazione (n.
285/1989).
Non è vero infine che la legge permetterebbe la regolazione dei rapporti tra i
conviventi, perché già ora essi possono risolvere in piena autonomia i problemi
patrimoniali con un contratto atipico (ammesso nel nostro ordinamento dall’art.
1322 c.c.) oppure le vicende post mortem con strumenti specifici (Cass. n.
6381/1993), i soli che possono garantire ai conviventi il mantenimento sul piano
della “libertà” della loro scelta, che verrebbe punita e mortificata
dall’imposizione di regole imperative, seppure in nome di una pretesa tutela del
partner più debole.
Anche per questi motivi il 12 maggio i “Circoli della Libertà” saranno a Roma,
assieme ai tanti cattolici, quale io sono, che, nel rispetto della pluralità di
visioni diverse, considerano la famiglia regolata anche dal diritto naturale,
espressione a sua volta di una volontà superiore e trascendente; ma soprattutto,
laici e cattolici assieme, a sostegno dei valori della laicità dello Stato,
espressi in primo luogo nella sua, nella nostra Costituzione.
Lorenzo Vitali
Circolo della Libertà “Giovanni Carnovali” di Bergamo
A riguardo, proponiamo la
sintesi
dell’intervento di Sandro Bondi pubblicato su Il Giornale del 4.5.207
e
l’appello laico in difesa della famiglia promosso dal senatore Gaetano
Quagliariello.