12 maggio - In difesa della famiglia.


Con l’approssimarsi della manifestazione del 12 maggio promossa dal “Forum delle famiglie”, si sta accendendo il dibattito sul disegno di legge di iniziativa governativa sui Pa.C.S. o Di.Co. o quale altro nome uscirà dall’incessante turbinio parolaio di questa sinistra.
Se ne parla dal punto di vista politico, sociale e sociologico, con argomentazioni che, affondando le loro radici in Sartre e nella devastante crisi di valori promossa dal Sessantotto, hanno il chiaro fine di svilire la funzione sociale dell’istituto familiare. Ma ancora non si è affrontato il tema dei rapporti con la vigente Costituzione, che in tre articoli delinea come essenziale la famiglia, primigenia formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’uomo.
In particolare l’art. 29 proclama solennemente, utilizzando la stessa espressione che già compare nell’art. 2 in relazione ai diritti inviolabili dell’uomo, che la Repubblica (non attribuisce, bensì) “riconosce” i diritti della famiglia come “societas naturalis” (cioè tra due persone di sesso differente), la quale assume quindi un carattere non derivato dallo Stato, ma ad esso preesistente a prescindere da qualsiasi previsione legislativa, che può solo regolarne taluni aspetti di ordine patrimoniale che ad essa si ricollegano (obbligo alimentare, diritto successorio, comunione dei beni, impresa familiare ecc.)
Non solo, ma tale riconoscimento si rivolge solo alla famiglia “fondata sul matrimonio”, con ciò affermando formalmente la superiore dignità di quest’ultimo (sia civile sia concordatario) per le garanzie di certezza e di stabilità del rapporto che comporta, e soprattutto per la serietà dell’impegno reciproco che gli sposi assumono dinanzi alla legge ed all’intera comunità, come tale non liberamente revocabile ad nutum (un concetto così semplice da essere riportato nei manuali del 1° anno universitario).
Ed ecco che ora il disegno di legge in esame intende creare, da quello stesso nulla che ha alimentato l’esaltazione delle “coppie aperte” (o “quasi spalancate”, parafrasando Fo) sessantottesche, una assimilazione (seppur parziale) tra questa entità sociale, la cui autonomia è rispettata dalla Costituzione, e situazioni di fatto per loro natura fuggenti dall’imposizione di regole imperative. Con un’aggravante: laddove l’art. 3 Cost. sancisce il divieto per il Legislatore di operare discriminazioni arbitrarie tra i soggetti dell’ordinamento che si ritrovino in situazioni eguali, la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale ne fa discendere come corollario il divieto di disciplinare in modo eguale situazioni diverse (quali sono chiaramente la “famiglia naturale fondata sul matrimonio” e la convivenza di fatto).
Pare dunque molto strano, dinanzi ad un disegno di legge costituzionalmente discutibile, il silenzio dietro il quale si sono trincerate le prefiche della sinistra, che, ergendosi a strenui difensori della Costituzione del 1948, durante i cinque anni del Governo Berlusconi hanno gridato all’attentato alla Costituzione, fino ad affossare il legittimo tentativo di una sua modernizzazione.
A tutto ciò si aggiunge la sconfortante approssimazione giuridica con la quale si è affrontato il tema, rendendo impossibile o difficoltoso un approccio serio alla discussione.
Non è vero che il disegno di legge serve a tutelare i figli nati al di fuori del matrimonio, perché la filiazione c.d. “naturale” è già pressoché equiparata, sul piano della disciplina concreta, a quella legittima (come peraltro statuisce anche l’art. 30 Cost.).
Non è vero che lo stesso disegno di legge tutela la successione ereditaria, in quanto già la Corte Costituzionale (sent. n. 310/1989) sentenziò che l’eventuale riconoscimento della convivenza come titolo della vocazione legittima all’eredità da un lato contrasterebbe con le ragioni del diritto successorio, il quale esige che le categorie degli eredi siano individuate in base a rapporti giuridici certi ed incontestabili (quale è il rapporto tra coniugi), dall’altro contraddirebbe alla stessa natura della convivenza, che è un rapporto di fatto per definizione riluttante ad assumere qualificazioni giuridiche di diritti ed obblighi reciproci.
Non è vero che solo i Pa.C.S. o Di.Co. permettono al convivente di succedere nella titolarità del contratto di locazione se il partner-locatore muore, perchè questa successione già è stata prevista dalla Corte costituzionale (sent. n. 404/1988).
Non è vero che le nuove norme definirebbero l’obbligo di mantenimento tra i conviventi, perché esso è già stabilito come obbligazione naturale da una nota (a tutti tranne che ai nostri ministri?) sentenza della Cassazione (n. 285/1989).
Non è vero infine che la legge permetterebbe la regolazione dei rapporti tra i conviventi, perché già ora essi possono risolvere in piena autonomia i problemi patrimoniali con un contratto atipico (ammesso nel nostro ordinamento dall’art. 1322 c.c.) oppure le vicende post mortem con strumenti specifici (Cass. n. 6381/1993), i soli che possono garantire ai conviventi il mantenimento sul piano della “libertà” della loro scelta, che verrebbe punita e mortificata dall’imposizione di regole imperative, seppure in nome di una pretesa tutela del partner più debole.
Anche per questi motivi il 12 maggio i “Circoli della Libertà” saranno a Roma, assieme ai tanti cattolici, quale io sono, che, nel rispetto della pluralità di visioni diverse, considerano la famiglia regolata anche dal diritto naturale, espressione a sua volta di una volontà superiore e trascendente; ma soprattutto, laici e cattolici assieme, a sostegno dei valori della laicità dello Stato, espressi in primo luogo nella sua, nella nostra Costituzione.

Lorenzo Vitali
Circolo della Libertà “Giovanni Carnovali” di Bergamo
 

A riguardo, proponiamo la sintesi dell’intervento di Sandro Bondi pubblicato su Il Giornale del 4.5.207  e l’appello laico in difesa della famiglia promosso dal senatore Gaetano Quagliariello.
 


ritorna al home page